Codice deontologico dell'amministratore FNA

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Art.1

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli amministratori professionali FNA nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi

Art. 2

Spetta agli organi disciplinari FNA la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.

Art. 3

L'Amministratore FNA esercita la propria attività con competenza e professionalità.

Art. 4

L' Amministratore FNA deve mantenere un comportamento corretto verso l'utenza cui risponde anche per il tramite dello Sportello del Cittadino della FNA – ed ha l'obbligo della riservatezza, dell'aggiornamento professionale e di garantire la qualità delle proprie prestazioni.

Art. 5

I requisiti richiesti ai soci FNA per la gestione dei condominii sono quelli di cui all’Art. 8 dello Statuto conformemente all’’Art. 71-bis della Legge 220/2012.
Anche le società possono amministrare condomini e in tal caso, i requisiti di cui all’Art. 8, devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii, a favore dei quali le società prestano i servizi. Tali società possono iscriversi nell'Elenco dei Soci ordinari FNA nella persona del legale rappresentante e di uno o più preposti che saranno tenuti al pagamento della quota associativa annua; il primo sarà tenuto al pagamento della intera quota associativa annua, mentre gli ulteriori preposti, oltre al primo, saranno tenuti al pagamento del solo 50% della quota associativa annua.

Art. 6

Costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo periodico stabilito dal C.E. Nazionale FNA e da ciascuna sede territoriale così come l’infedele certificazione del percorso formativo seguito. Qualora non abbia adempiuto all’obbligo formativo per tre anni consecutivi, senza aver frequentato i prescritti corsi di recupero, il socio può essere escluso dall'Elenco dei soci ordinari FNA.

Art. 7

Per incarichi immobiliari extracondominiali, l'Amministratore FNA agisce preferibilmente in base a mandato scritto.

Art. 8

L'Amministratore FNA, ove possibile, deve fornire adeguate garanzie di natura patrimoniale anche tramite fidejussioni rilasciate da primari Istituti di Credito e/o Compagnie Assicurative.

Art. 9

L'Amministratore condominiale FNA che non sia in grado di proseguire nell'incarico, deve tempestivamente predisporre il rendiconto e la documentazione da trasmettere al subentrante, conguagliando i rapporti contabili pendenti. L'Amministratore Condominiale che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione, senza alcun pregiudizio per il condominio.

Art. 10

L'Amministratore Condominiale FNA deve comportarsi verso i colleghi con correttezza. Qualora ritenga di essere stato danneggiato da un collega, associato alla FNA, prima di agire in giudizio, egli deve previamente consultare per iscritto il Comitato Esecutivo Nazionale.
L'Amministratore Condominiale nel caso in cui rappresenti per mandato gli interessi di uno o più condomini in una Assemblea condominiale è tenuto a presentarsi preventivamente, rendendo noti i motivi della sua partecipazione.

Art. 11

In ogni caso, l'Amministratore FNA prima di accettare l'incarico deve:

  1. accertarsi che il cliente abbia avvisato il collega della richiesta di sostituzione;

  2. invitare il cliente a provvedere alla liquidazione delle competenze e di quant'altro dovuto al

    precedente collega, salvo che il loro ammontare sia contestato.

Art. 12

L'Amministratore Condominiale FNA deve retribuire i propri collaboratori in relazione alla qualità e quantità delle loro prestazioni e deve vigilare che gli stessi rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza che anch'essi sono tenuti a rispettare.

Art. 13

L'Amministratore FNA qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri Albi professionali o ad altre associazioni, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

Art. 14

L'Amministratore FNA che nell’esercizio del mandato venga a trovarsi in carenza dei requisiti di cui all’Art. 71-bis, “b”, “c”, “d”, “e”, disp. att. c.c., può essere sospeso cautelarmene, dal Collegio dei Probiviri.
Ove i reati di cui alla lettera “b” fossero accertati dall'Autorità Giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, l’amministratore è soggetto ad esclusione, mentre per le altre violazioni del CodicePenale e della legislazione penale accertate definitivamente dall'Autorità Giudiziaria potranno essere presi provvedimenti caso per caso.

Art. 15

L'Amministratore FNA che contravvenga alle presenti norme e alle direttive degli Organi Statutari della FNA è deferito al Collegio dei Probiviri.
Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso l'appello al Collegio Nazionale dei Probiviri, entro 90 giorni dalla comunicazione all'interessato di tali decisioni con raccomandata r.r. o altro mezzo equipollente.

Nessun procedimento può essere iniziato nei riguardi dell’amministratore associato se lo stesso non sia stato prima invitato a discolparsi con raccomandata r.r., almeno cinque giorni prima della riunione dei Probiviri.

Art. 16

Le sanzioni che possono essere irrogate dal Collegio dei Probiviri sono le seguenti:

  1. ammonizione;
  2. censura;
  3. esclusione.

L'esclusione è automatica dopo 3 censure irrogate nel corso di un triennio e in caso di reati contro il patrimonio accertati con sentenza passata in giudicato.

Art. 17

L'amministratore detiene in comodato il timbro FNA attestante la sua iscrizione all’associazione e si impegna alla riconsegna dello stesso alla Sede Nazionale, a semplice richiesta di quest’ultima.
In caso di riconsegna del timbro, l’interessato non potrà in alcun modo continuare a spendere, versoi terzi, il nome e il logo FNA e, in caso di violazione di tale obbligo, è tenuto al risarcimento danni, in favore della FNA.